STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “BENIGNO ZACCAGNINI”

ART. 1 – COSTITUZIONE, SEDE E DURATA                                                                                 

1.1 – E’ costituita l’Associazione culturale di  promozione sociale denominata “Benigno Zaccagnini”, uomo politico ravennate, figura storica ed eminente del cattolicesimo democratico del nostro Paese, che ha saputo interpretare come pochi altri l’impegno politico e sociale inteso come servizio alla propria comunità nella ricerca continua ed ostinata del “bene comune”.

1.2 – L’Associazione non ha scopo di lucro, è autonoma, apartitica ed ha sede legale in Ravenna via Gradenigo, 6 ed aderisce alla Confederazione di Azione Popolare Italiana (C.A.P.IT)

1.3 – La durata dell’Associazione è illimitata.

ART. 2 – SCOPI

2.1 – L’Associazione ha lo scopo di promuovere e gestire attività volte a:

  1. a) riunire quanti, riconoscendosi nei valori del liberalismo democratico e del popolarismo cattolico, partendo dalle più svariate motivazioni ed aspirazione personali, intendono impegnarsi in una comune azione di promozione sociale del territorio, sulla base di un condiviso progetto rivolto alla dignità della persona umana, alla sua vita, alla sua libertà, nei termini sanciti dalla Carta costituzionale del nostro Paese;
  2. b) mantenere vivo il ricordo e la memoria di Benigno Zaccagnini, quale esempio di vita spesa per la propria comunità, con la forza della passione per il bene comune e la coerenza nella ricerca incessante del dialogo fra culture e ideali diversi.
  3. c) attuare progetti formativi e di utilità sociale a favore dei soci nonché di terzi, nel pieno rispetto della libertà dei propri iscritti, ispirandosi ai principi di democrazia e di uguaglianza, come metodo imprescindibile
  4. d) studiare ed approfondire il  pensiero liberale e cattolico-liberale, con uno sguardo attento al Magistero e alla Dottrina sociale della Chiesa, elaborando, nel contempo, progetti, soluzioni e proposte politiche.
  5. e) diffondere il valore della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
  6. f) operare per un concreto rinnovamento della politica, intesa come primario interesse del bene comune, con particolare attenzione all’universo giovanile in un ottica di confronto fra generazioni che si susseguono.
  7. g) proporsi come nucleo innovativo capace di elaborare soluzioni e progetti orientati allo sviluppo del territorio, attraverso nuove esperienze di partecipazione alla “cittadinanza attiva” nella vita della città.

2.2 – Per il conseguimento degli scopi sopra indicati l’Associazione può svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

  1. a) organizzare corsi, incontri, conferenze, iniziative e manifestazioni di ogni tipo, in coerenza con le finalità sociali;
  2. b) organizzare attività di raccolta di fondi per sostenere le attività istituzionali, per beneficenza e solidarietà, anche attraverso feste e sagre locali;
  3. c) produrre, distribuire, diffondere, anche tramite il commercio, libri, periodici, testi e audiovisivi di ogni tipo, in sintonia con gli scopi sociali, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
  4. d) promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di diffusione dei valori della solidarietà, della pace e della conoscenza reciproca fra i popoli.

2.3 – L’Associazione potrà inoltre compiere qualunque attività mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta utile o opportuna per raggiungere gli scopi sociali, nei modi e limiti consentiti dalle vigenti leggi.

ART. 3 – SOCI

3.1 – Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano le finalità, senza alcun tipo di discriminazione.

3.2 – I soci hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri; sono espressamente esclusi i soci temporanei.

3.3 – L’Assemblea potrà nominare soci onorari:

  1. a) chi contribuisce in modo rilevante al sostegno di una o più attività sociali;
  2. b) chi abbia acquisito alti meriti nei settori di interesse sociale.

3.4 – La qualifica di socio onorario deve essere accettata dal candidato, ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto per i soci, salva l’esclusione dall’obbligo di pagare le quote deliberate dagli Organi sociali.

ART. 4 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

4.1 – Chi intende partecipare all’Associazione deve presentare una domanda scritta indirizzata al Presidente con i propri dati  e con l’impegno di attenersi alle regole previste dallo statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi sociali.  La domanda verrà esaminata dal Consiglio direttivo; in caso di rigetto l’interessato potrà ricorrere al giudice nei casi e modi previsti dalla legge.

4.2 – L’adesione all’Associazione comporta per l’associato:

  1. a) il diritto di partecipare alle attività e manifestazioni organizzate dal sodalizio, secondo le modalità stabilite dai regolamenti interni;
  2. b) il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti:
  3. c) per i soci maggiorenni, il diritto di elettorato attivo e passivo per gli Organi direttivi dell’Associazione;
  4. d) il diritto di prendere visione delle delibere assembleari e dei bilanci.

4.3 – L’elenco dei soci dell’Associazione è tenuto costantemente aggiornato in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

4.4 – I soci sono tenuti:

  1. a) al pagamento della tessera sociale annuale, delle eventuali quote contributive differenziate previste in relazione alla fruizione delle attività del sodalizio, deliberate dal Consiglio direttivo o dall’Assemblea dei soci;
  2. b) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli Organi sociali.

4.5 – La quota sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito e nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.

4.6 – L’attività prestata dai soci o dai loro associati, iscritti o delegati a favore del sodalizio si presume volontaria e gratuita, salvo diverso accordo risultante da apposita delibera del Consiglio direttivo, nei casi e limiti previsti dalla legge.

ART. 5 – RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE DEI SOCI

5.1 – Il socio può recedere in ogni momento, dandone comunicazione al Presidente, senza vincoli particolari di forma o di preavviso; salvo diverso accordo scritto, il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio in corso.

5.2 – Il Consiglio direttivo può dichiarare decaduti i soci che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale o delle altre quote deliberate dal Consiglio stesso. I soci si intendono di diritto morosi decorsi due mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio direttivo. La decadenza ha effetto dalla data di comunicazione al socio, che deve avvenire con lettera, fax, telegramma o posta elettronica.

5.3 – L’Assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, può escludere i soci che:

  1. a) non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli Organi sociali;
  2. b) in qualunque modo danneggiano moralmente o materialmente l’Associazione o fomentino dissidi tra i soci.

5.4 – Prima di procedere all’esclusione al socio va inviata una comunicazione, tramite raccomandata a.r., contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica. I soci esclusi possono sempre ricorrere al giudice, nei casi e modi di legge. L’esclusione ha effetto dalla data della comunicazione al socio della delibera dell’Assemblea.

ART. 6 – RAPPORTI PATRIMONIALI CON I SOCI USCENTI

6.1 – I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote versate né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.

ART. 7 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

7.1 – Sono organi dell’Associazione:

  1. a) l’Assemblea dei soci;
  2. b) il Consiglio direttivo;
  3. c) il Presidente.

7.2 – L’Assemblea può deliberare di istituire anche il Collegio dei Revisori, come organo facoltativo.

ART. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

8.1 – Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di membri persone fisiche, non inferiore a tre e non superiore a quindici, eletti tra i soci maggiorenni, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

8.2 – Il Consiglio nomina al proprio interno il Presidente e il Vice-presidente e il Segretario-tesoriere.

8.3 – Il Consiglio può inoltre attribuire ulteriori deleghe ai propri membri, indicandone le funzioni e la durata che si può riservare di definire. Il Consiglio può, in ogni tempo, revocare o modificare le deleghe attribuite ai suoi membri.

8.4 – Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive sostenute per l’espletamento dell’incarico.

8.5 – Mancando durante l’esercizio uno o più consiglieri verranno cooptati i primi dei non eletti, che rimarranno in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; in mancanza il Consiglio dovrà convocare apposita assemblea per procedere all’elezione dei consiglieri vacanti: in ogni caso i nuovi membri  scadranno assieme agli altri membri. In caso di mancanza di oltre la metà del Consiglio occorre convocare, entro trenta giorni, l’assemblea dei soci per il rinnovo dell’intero Consiglio.

8.6 – Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno due consiglieri. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno e deve avvenire con lettera, fax, telegramma o posta elettronica con un preavviso di almeno cinque giorni; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a due giorni. Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

8.7 – I membri del Consiglio direttivo possono essere dichiarati decaduti qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo anno sociale, salvo giustificato motivo.

ART. 9 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1 – Il Consiglio direttivo è l’organo di gestione dell’Associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all’Assemblea.

9.2 – Il Consiglio può avvalersi di commissioni di lavoro e dell’attività, gratuita o retribuita, di esperti, in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali.

9.3 – In particolare spetta al Consiglio direttivo deliberare:

  1. a) sull’attuazione dei programmi dell’attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall’Assemblea;
  2. b) sull’ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei soci;
  3. c) sull’impiego dei fondi sociali, sull’accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;
  4. d) sulla compromissione in arbitri e sulle vertenze giudiziarie;
  5. e) su qualsiasi altro argomento riguardante l’Associazione che venga proposto dal Presidente o da un consigliere.

ART. 10 – IL PRESIDENTE

10.1 – Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri membri, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

10.2 – Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente, nei casi di necessità o urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

10.3 – Il Vice-presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento accertato dal Consiglio direttivo.

10.4 – In qualunque caso di cessazione del Presidente durante il mandato, spetta al Vice-presidente convocare il Consiglio direttivo per l’elezione del nuovo Presidente, entro trenta giorni.

ART. 11 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI

11.1 – L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione, è composta da tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, allo scopo di:

  1. a) eleggere ogni tre anni il Consiglio direttivo;
  2. b) discutere e approvare il bilancio consuntivo;
  3. c) approvare il programma delle iniziative;
  4. d) approvare i regolamenti interni;
  5. e) deliberare sulle proposte di esclusione dei soci;
  6. f) deliberare su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno su iniziativa del Consiglio direttivo o dietro richiesta motivata firmata da almeno un decimo dei soci.
  7. g) costituire ed eleggere il Collegio dei Revisori;

11.2 – L’Assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di:

  1. a) deliberare lo scioglimento dell’Associazione;
  2. b) approvare le modifiche al presente statuto.

11.3 – L’Assemblea si riunisce, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio direttivo, in altra sede più idonea.

11.4 – L’Assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo, con lettera, fax, telegramma o posta elettronica indirizzata a tutti i soci all’indirizzo risultante dal libro soci, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. L’avviso deve portare l’indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare. L’Assemblea può validamente deliberare anche in mancanza dell’avviso, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga; in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell’ordine del giorno.

11.5 – L’Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza dei soci; in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

11.6 – Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

11.7 – Sia per l’Assemblea ordinaria che straordinaria la seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima.

11.8 – Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, che non sia un membro del Consiglio direttivo. Ogni socio non può avere più di una delega ed esse sono trattenute agli atti dell’Associazione.

11.9 – Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell’Assemblea stessa, per alzata di mano, salva l’elezione delle cariche sociali che avverrà con schede segrete.

11.10 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-presidente o, in ulteriore caso di loro assenza, dalla persona nominata dalla stessa Assemblea, che provvederà a nominare un Segretario-tesoriere, anche non socio, e, all’occorrenza, uno o più scrutatori, anche non soci.

11.11 – Le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare da apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

11.12 – Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, astenuti o dissenzienti.

ART. 12 – IL SEGRETARIO TESORIERE

12.1 – Il Consigliere con delega di Segretario-tesoriere coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

  1. a) provvede alla tenuta dei libri sociali e della corrispondenza;
  2. b) cura la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea dei soci.

12.2 – In caso di sua assenza o impedimento la stesura del verbale verrà delegata ad altra persona designata dal Presidente.

ART. 13 – RISORSE ECONOMICHE, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

13.1 – L’associazione trae le proprie risorse da:

  1. a) quote e contributi degli associati, nel tipo, ammontare e periodicità stabilite dagli Organi sociali;
  2. b) eredità, donazioni e legati;
  3. c) contributi dello Stato e di altri Enti pubblici o privati;
  4. d) contributi dell’Unione Europea e di altri organismi internazionali;
  5. e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. f) proventi delle cessioni di beni e di servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  8. h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte fondi di ogni tipo, feste e sottoscrizioni anche a premi;
  9. i) altre entrate compatibili con le finalità del sodalizio.

13.2 – E’ vietata la distribuzione ai soci, anche in modo indiretto o differito, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.  E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

13.3 – L’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci, che deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio consuntivo verrà depositato in copia presso la sede dell’Associazione durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione.

ART. 14 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

14.1 – Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra questi e l’Associazione in relazione all’esecuzione o all’interpretazione del presente statuto, dei regolamenti e delle delibere degli Organi sociali e che possa formare oggetto di compromesso, possono essere rimesse al giudizio di un Collegio arbitrale, organo facoltativo.

14.2 – Il Collegio è formato da tre membri nominati uno da ciascuna parte e il terzo, in funzione di Presidente, dagli arbitri stessi; in caso di disaccordo vi provvederà il Presidente del Tribunale di Ravenna su istanza di parte.

14.3 – Il Collegio garantisce il pieno rispetto delle persone coinvolte e il loro diritto alla riservatezza; esso delibera a maggioranza, con poteri di amichevole compositore.

ART. 15 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

15.1 – In caso di scioglimento per qualsiasi causa l’Assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri.

15.2 – Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di utilità sociale, sentito il parere dell’ organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 23/12/1996 n. 662, se obbligatorio per legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In caso di assoluta mancanza di attivo e di passivo l’Assemblea può deliberare l’estinzione immediata dell’Associazione, senza previa messa in liquidazione.

15.3 – In ogni caso è vietato il riparto di somme o beni tra i soci.

ART. 16 – VARIE

16.1 – Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto vengono richiamate le norme del Codice Civile, della L. 383/2000 e delle altre leggi speciali in materia.